Il vino biologico non è sempre “esistito”, o meglio, c’era, ma non era riconosciuto come una specifica categoria. È stata la direttiva Europea n° 203/2012 del 9 Marzo 2012 ad introdurre e riconoscere questa specifica denominazione. Prima di allora l’attuale vino biologico era indicato in etichetta semplicemente con la dicitura: “prodotto con uve da agricoltura biologica”. La normativa in materia ha segnato una svolta decisiva sull’argomento, visto che adesso sono regolamentate anche le modalità di vinificazione del vino biologico. Ogni specifica è approvata dallo Standing Committee on Organic Farming (SCOF) vale a dire il Comitato permanente per l’agricoltura biologica. Per definire e riconoscere in modo inequivocabile i vini biologici da tutti gli altri, è stato anche creato un apposito logo che le aziende certificate possono (e devono) apporre sulle etichette del vino.
Direttive e norme Europee
La produzione e il commercio del vino biologico sono disciplinati nell’Unione Europea dalle seguenti direttive e regolamenti:
- Regolamento 848/2018/UE di Consiglio e Parlamento (che entrerà però in vigore solo nell’anno 2021, sostituendo da tale momento il regolamento 834/2007
- Regolamento attuativo della Commissione 464/2020
- Normativa di esecuzione 1165/2021/UE
Il considerando n°27 e l’art.n°18 del regolamento 848/2018 stabiliscono che:
“È opportuno definire norme dettagliate di produzione con riguardo alla produzione vegetale, animale e dell’acquacoltura, comprendenti in particolare norme relative alla raccolta di piante e alghe selvatiche, nonché con riguardo alla produzione di alimenti e di mangimi trasformati e alla produzione di vino e lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi, al fine di garantire l’armonizzazione e il rispetto degli obiettivi e dei principi della produzione biologica”.
Articolo 18
L’articolo 18 specifica le norme di produzione
- Gli operatori che producono prodotti del settore vinicolo si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VI.
- Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:
a)all’allegato II, parte VI, il punto 3.2, aggiungendo ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici vietati o modificando tali elementi aggiuntivi
Le norme per la produzione del vino biologico sono quindi contenute nel:
- Allegato II, parte VI, al regolamento 848/2018.
- regolamento della Commissione 464/2020
- Regolamento di esecuzione 1165/2021/UE (che integra quanto previsto al citato punto 3.2 della parte VI dell’allegato II del regolamento 848/2018)
Vino biologico: caratteristiche
I produttori di vino biologico devono quindi attenersi alle direttive europee per la produzione e la commercializzazione dei vini biologici. In generale un produttore di vino biologico deve usare almeno la metà del numero di coadiuvanti rispetto ad un produttore convenzionale. Nei vini biologici rossi secchi il contenuto massimo di anidride solforosa deve essere pari o inferiore a 100 mg/l. Nei bianchi invece può essere massimo pari a 150 mg/l. I vini italiani, compresi anche l’Amarone della Valpolicella e il Recioto della Valpolicella, vantano a prescindere valori molto inferiori a quelli indicati dalla UE. E lo fanno in modo del tutto naturale visto che le condizioni climatiche dell’Italia sono molto più favorevoli rispetto a tanti altri paesi in Europa, i valori dettati dai regolamenti europei sono quasi sempre rispettati in modo naturale.
Un vino biologico deve:
- essere prodotto con uve biologiche – vale a dire che le uve devono essere coltivate senza l’impiego di sostanze chimiche di sintesi e senza l’utilizzo di organismi geneticamente modificati. Quindi niente concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi e pesticidi in genere.
- Essere vinificato usando esclusivamente prodotti enologici e processi autorizzati indicati nella direttiva 203/2012.
Le pratiche vietate
Alcune pratiche sono vietate, come ad esempio:
- l’eliminazione dell’anidride solforosa tramite processo fisico
- la stabilizzazione tartarica tramite elettrodialisi
- la dealcolizzazione parziale
- Concentrazione parziale a freddo
Le sostanze usate per la vinificazione non devono in alcun modo essere di origine chimica. Sono invece ammesse alternative di derivazione vegetale, animale e minerale:
- Proteine estratte da frumento e legumi
- Colla di pesce
- Gelatina
- Albumina
- Tannini
Inoltre l’azienda vinicola deve avere un’appropriata certificazione di conformità rilasciata da un ente certificatore riconosciuto. Un vino biologico vanta un’attenzione in più al territorio e all’ambiente. Ha una storia da raccontare, legata al produttore, al territorio e alla storia della zona di produzione. Ogni produttore può seguire le proprie preferenze produttive, continuando comunque a rispettare la normativa imposta dall’Unione Europea per i vini biologici.